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venerdì 22 luglio 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.8






MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.8


IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA


 Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse
dell’Irpef. E’ possibile anche compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti. A cambiare è
la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Acconto
In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare
secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il
periodo precedente.
Il pagamento dell’acconto è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno
precedente supera i 51,65 euro. In questo caso, il versamento dell’acconto va effettuato:
  •  in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro 
  •  in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro
− la prima, pari al 38% (40% del 95%) dell’imposta dell’anno precedente, entro il 16 giugno (o il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%)
− la seconda, del restante 57% (60% del 95%), entro il 30 novembre.

ATTENZIONE
La prima rata dell’acconto può essere versata anche a rate. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli
interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell’Irpef.

Versamento a saldo
Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef: il
versamento va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o
entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici
tributo:
  • 1840- Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata 
  •  1841 - Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione 
  •  1842 - Cedolare secca locazioni – Saldo
  •  
Casi particolari
 
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PIU IMMOBILI
Se il contratto di locazione riguarda piu unita immobiliari, e possibile scegliere la cedolare
anche solo per alcune di esse. In questo caso, l¡¦imposta di registro deve essere calcolata sui
canoni degli immobili senza cedolare.
Qualora sia indicato un canone unitario, l¡¦imposta di registro e dovuta sulla quota di canone
imputabile agli immobili per i quali non trova applicazione il regime della cedolare secca,
determinata in misura proporzionale alla rendita catastale.
Esempio: contratto di un anno per tre immobili, con un corrispettivo contrattuale complessivo
annuo di 45.000 euro. Gli immobili oggetto del contratto sono:
A) immobile abitativo di categoria catastale A1, rendita 1.100 euro
B) immobile abitativo di categoria catastale A2, rendita 900 euro
C) immobile non abitativo di categoria catastale C1, rendita catastale 2.000 euro.
Il locatore sceglie la cedolare secca solo per l'immobile A.
L¡¦imposta di registro deve essere corrisposta solo sul corrispettivo riferibile agli immobili B e C,
determinato in proporzione alla rendita catastale degli stessi
Rendita B / Rendita totale = 900/4.000 x 100 = 22,5%
Rendita C / Rendita totale = 2.000/4.000 x 100 = 50,0%
Corrispettivo riferibile agli immobili B e C = 45.000 x 72,5% = 32.625
L' imposta di registro da corrispondere, solidalmente dalle parti contraenti, alla registrazione
del contratto, e pari a 652,50 euro (32.625 x 2%).
Sul contratto di locazione deve essere, comunque, corrisposta l'imposta di bollo nella misura
ordinaria.
E possibile scegliere la cedolare anche quando l¡¦immobile abitativo e locato con lo stesso
contratto con il quale si affitta anche un fabbricato strumentale. In questo caso, la quota
riferibile all¡¦immobile per il quale si intende applicare la cedolare secca (l¡¦immobile abitativo)
va determinato in proporzione alla rendita catastale dei fabbricati.


PRESENZA DI PIU LOCATORI
Se ci sono piu locatori, ognuno di loro puo scegliere di applicare la cedolare o meno. Se non
tutti optano per la cedolare:

  • deve essere pagata l¡¦imposta di bollo 
  •  i locatori che non applicano la cedolare devono pagare - in solido con il conduttore -
    l' imposta di registro, calcolata sulla parte del canone che corrisponde alla propria quota di possesso 
  •  la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto per tutti i locatori.
LOCAZIONE PARZIALE
E' possibile scegliere la cedolare secca anche se si affitta una singola camera dell¡¦abitazione.
Tuttavia, va considerato che, nel caso siano locate - con diversi contratti - piu porzioni di
un' unità abitativa con un'unica rendita (per esempio, piu stanze della stessa abitazione), tutti i
redditi di locazione debbono essere tassati allo stesso modo. Quindi, la scelta per l'applicazione
della cedolare per un contratto di locazione di una camera obbliga il locatore all¡¦esercizio
dell¡¦opzione anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della
stessa abitazione.


COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO
Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei
proprietari ha effetti anche nei confronti di quello non presente nell’atto. Ne consegue che
anche quest’ultimo ha la possibilità di optare per la cedolare secca (nel qual caso, anche lui
deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la rinuncia a
esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo).


TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO
L’opzione per la cedolare secca cessa di avere efficacia con il trasferimento dell’immobile
locato, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale per
l’imposta di registro e di bollo. Non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo contratto, i
nuovi titolari potranno optare per la cedolare secca entro trenta giorni dalla data del subentro.



Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 05/08/2016 il tema sarà: PROROGHE, RISOLUZIONI E CESSIONI. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end.  

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.8






MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.8


IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA


 Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse
dell’Irpef. E’ possibile anche compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti. A cambiare è
la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Acconto
In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare
secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il
periodo precedente.
Il pagamento dell’acconto è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno
precedente supera i 51,65 euro. In questo caso, il versamento dell’acconto va effettuato:
  •  in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro 
  •  in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro
− la prima, pari al 38% (40% del 95%) dell’imposta dell’anno precedente, entro il 16 giugno (o il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%)
− la seconda, del restante 57% (60% del 95%), entro il 30 novembre.

ATTENZIONE
La prima rata dell’acconto può essere versata anche a rate. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli
interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell’Irpef.

Versamento a saldo
Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef: il
versamento va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o
entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici
tributo:
  • 1840- Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata 
  •  1841 - Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione 
  •  1842 - Cedolare secca locazioni – Saldo
  •  
Casi particolari
 
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PIU IMMOBILI
Se il contratto di locazione riguarda piu unita immobiliari, e possibile scegliere la cedolare
anche solo per alcune di esse. In questo caso, l¡¦imposta di registro deve essere calcolata sui
canoni degli immobili senza cedolare.
Qualora sia indicato un canone unitario, l¡¦imposta di registro e dovuta sulla quota di canone
imputabile agli immobili per i quali non trova applicazione il regime della cedolare secca,
determinata in misura proporzionale alla rendita catastale.
Esempio: contratto di un anno per tre immobili, con un corrispettivo contrattuale complessivo
annuo di 45.000 euro. Gli immobili oggetto del contratto sono:
A) immobile abitativo di categoria catastale A1, rendita 1.100 euro
B) immobile abitativo di categoria catastale A2, rendita 900 euro
C) immobile non abitativo di categoria catastale C1, rendita catastale 2.000 euro.
Il locatore sceglie la cedolare secca solo per l'immobile A.
L¡¦imposta di registro deve essere corrisposta solo sul corrispettivo riferibile agli immobili B e C,
determinato in proporzione alla rendita catastale degli stessi
Rendita B / Rendita totale = 900/4.000 x 100 = 22,5%
Rendita C / Rendita totale = 2.000/4.000 x 100 = 50,0%
Corrispettivo riferibile agli immobili B e C = 45.000 x 72,5% = 32.625
L' imposta di registro da corrispondere, solidalmente dalle parti contraenti, alla registrazione
del contratto, e pari a 652,50 euro (32.625 x 2%).
Sul contratto di locazione deve essere, comunque, corrisposta l'imposta di bollo nella misura
ordinaria.
E possibile scegliere la cedolare anche quando l¡¦immobile abitativo e locato con lo stesso
contratto con il quale si affitta anche un fabbricato strumentale. In questo caso, la quota
riferibile all¡¦immobile per il quale si intende applicare la cedolare secca (l¡¦immobile abitativo)
va determinato in proporzione alla rendita catastale dei fabbricati.


PRESENZA DI PIU LOCATORI
Se ci sono piu locatori, ognuno di loro puo scegliere di applicare la cedolare o meno. Se non
tutti optano per la cedolare:

  • deve essere pagata l¡¦imposta di bollo 
  •  i locatori che non applicano la cedolare devono pagare - in solido con il conduttore -
    l' imposta di registro, calcolata sulla parte del canone che corrisponde alla propria quota di possesso 
  •  la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto per tutti i locatori.
LOCAZIONE PARZIALE
E' possibile scegliere la cedolare secca anche se si affitta una singola camera dell¡¦abitazione.
Tuttavia, va considerato che, nel caso siano locate - con diversi contratti - piu porzioni di
un' unità abitativa con un'unica rendita (per esempio, piu stanze della stessa abitazione), tutti i
redditi di locazione debbono essere tassati allo stesso modo. Quindi, la scelta per l'applicazione
della cedolare per un contratto di locazione di una camera obbliga il locatore all¡¦esercizio
dell¡¦opzione anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della
stessa abitazione.


COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO
Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei
proprietari ha effetti anche nei confronti di quello non presente nell’atto. Ne consegue che
anche quest’ultimo ha la possibilità di optare per la cedolare secca (nel qual caso, anche lui
deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la rinuncia a
esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo).


TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO
L’opzione per la cedolare secca cessa di avere efficacia con il trasferimento dell’immobile
locato, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale per
l’imposta di registro e di bollo. Non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo contratto, i
nuovi titolari potranno optare per la cedolare secca entro trenta giorni dalla data del subentro.



Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 05/08/2016 il tema sarà: PROROGHE, RISOLUZIONI E CESSIONI. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end.  

giovedì 14 luglio 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 7








MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.7


LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E LA SCELTA DELLA CEDOLARE


Il contratto di locazione può essere registrato telematicamente, attraverso Fisconline o Entratel, oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, anche quando si sceglie il regime della cedolare secca contestualmente alla richiesta di registrazione.
Il prodotto di riferimento da utilizzare per la registrazione è “RLI”:
  • software o ambiente web, per la registrazione telematica 
  •  modello, per la presentazione in ufficio (nel qual caso, non essendo dovute le imposte di registro e di bollo, è sufficiente portare con sé il modello RLI e le copie del contratto).                                            Anche per registrare i contratti con opzione per la cedolare secca è possibile ricorrere a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera) o a un delegato.
    Con RLI, software, ambiente web o modello in ufficio, è possibile anche esercitare la revoca o
    optare per la cedolare secca nei casi in cui la scelta sia fatta:
  •  in un’annualità successiva (entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente)
  •  in fase di proroga, anche tacita, del contratto di locazione (entro 30 giorni dal momento
    della proroga). 
  •  
  •  
Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 22/07/2016 il tema sarà: IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end. 

venerdì 8 luglio 2016

MINIGUIDA ALLE LOCAZIONI N. 6






MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N. 6


QUANDO SCEGLIERE LA CEDOLARE SECCA, DURATA DELL'OPZIONE E REVOCA


QUANDO SCEGLIERE LA CEDOLARE

L’opzione può essere esercitata:
  • alla registrazione del contratto 
  • nelle annualità successive, nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro,cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità 
  • in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione. Anche in questo caso, l’opzione va esercitata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla proroga. 
Quando non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (contratti la cui durata non superi i trenta giorni complessivi nell’anno), il locatore può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi - relativa all’anno nel quale il reddito è prodotto - oppure esercitare l’opzione alla registrazione, in caso d’uso o volontaria.
Il limite di durata dei trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione, di durata anche inferiore a trenta giorni, intercorsi nell'anno con il medesimo locatario. 
DURATA DELL’OPZIONE E REVOCA

L’opzione per la cedolare secca comporta che il locatore applichi il regime scelto per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui la stessa è stata esercitata.
La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa imposta.
E’ sempre possibile esercitare l’opzione nelle annualità successive, rientrando nel regime della cedolare secca.
In ogni caso, le imposte di registro e bollo già versate non possono essere rimborsate.

EFFETTI DELLA CEDOLARE SUL REDDITO

Il reddito assoggettato a cedolare secca, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito fondiario), deve essere considerato nel computo di quello in base al quale: 
  • è determinata la condizione di familiare fiscalmente a carico o la misura di deduzioni edetrazioni (come, per esempio, quella per erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro, che spettano nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo) 
  • sono calcolate le detrazioni per carichi di famiglia, le altre collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione 
  • è stabilita la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso direquisiti reddituali (quali, in particolare, l'Isee).
In ogni caso, i dati dell’immobile locato e gli estremi di registrazione del contratto vanno riportati in dichiarazione (quadro B del modello 730, quadro RB del modello Unico Pf). 
Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 15/07/2016 il tema sarà: LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E LA SCELTA DELLA CEDOLARE. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end.
 

venerdì 1 luglio 2016

MINIGUIDA ALLE LOCAZIONI N.5








MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.5



CONTRIBUENTI E IMMOBILI INTERESSATI

La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale
di godimento sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione), che non locano
l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire le
società, le associazioni e gli enti, commerciali e non commerciali.

Gli immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare sono le unità locate per fini
abitativi appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati)
e quelle per le quali sia stata presentata domanda di accatastamento in una di queste
categorie.

Sono esclusi, quindi, gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso
abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (per esempio, fabbricati accatastati
come uffici o negozi). Così come sono fuori dall’applicazione della cedolare secca i contratti di
locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.

La cedolare può essere scelta anche per le pertinenze locate congiuntamente all’abitazione,
oppure con contratto separato e successivo, ma a condizione che locatore e locatario siano le
stesse persone e che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento a quello di
locazione dell’immobile abitativo, evidenziando la sussistenza del vincolo pertinenziale con
l’abitazione già locata.

Non è possibile scegliere la cedolare per i contratti di locazione di immobili situati all’estero e
per i contratti di sublocazione. In entrambi i casi, infatti, i relativi redditi rientrano nella
categoria dei redditi diversi e non fra i redditi fondiari.

Con riferimento all’attività esercitata dal locatario e all’utilizzo dell’immobile locato, il regime
della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con locatari che
agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal
successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. In pratica,
la cedolare secca può essere scelta solo se entrambe le parti agiscono da “privati”.

Può essere esercitata l’opzione, invece, per i contratti di locazione conclusi con soggetti che
non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (compresi quelli con enti pubblici o
privati non commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione dell’uso
abitativo dell’immobile).

L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di
cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti
universitari e date a disposizione dei Comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone di
locazione o assegnazione (DL 47/2014 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015).

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 08/07/2016 il tema sarà: QUANDO SCEGLIERE LA CEDOLARE SECCA E DURATA DELL'OPZIONE E REVOCA. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end.