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venerdì 24 giugno 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.4






MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.4



LA REGISTRAZIONE CON CEDOLARE SECCA



La “cedolare secca” è una modalità di tassazione dei canoni d’affitto alternativa a quella ordinaria e che, a certe condizioni, può essere scelta dal locatore.
Essa consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.


IMPOSTE DOVUTE CON IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

TIPO DI CONTRATTO                 IMPOSTA SOSTITUTIVA           IMPOSTE NON DOVUTE
 
per i contratti di locazione                     21% del canone annuo stabilito          Irpef 

a canone libero                                     stabilito tra le parti                            Addizionale regionale
                                                                                                                                    e
per i contratti di locazione                                                                             Addizionale comunale
a canone concordato e relativi alle                                                         (per la parte derivante dal reddito
abitazioni che si trovano:                                                                                      dell’immobile)

* nei Comuni ad alta tensione                                                                           
   abitativa (individuati dal Cipe)                                                                       Imposta di registro
                                                                           10%                          (compresa quella su risoluzione e
*nei Comuni con carenze di                    del canone annuo per il            proroga del contratto di locazione)

disponibilità abitative(*)                          quadriennio 2014-2017                         
                                                                                                                           Imposta di bollo
*nei Comuni per i quali è stato                                                               (compresa quella, se dovuta, sulla
  deliberato, nei 5 anni precedenti                           15%                         risoluzione e sulle proroghe)
  il 28 maggio 2014 (data di                              dal 2018    
  entrata  in vigore della legge di
conversione del Dl 47/2014), lo
stato di emergenza a seguito del
verificarsi di eventi calamitosi


Resta l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione
 
(*) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e
comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.
 
L’imposta sostitutiva si applica sul totale del canone annuo di locazione, senza considerare le
riduzioni forfetarie previste nel regime ordinario di tassazione.

ATTENZIONE
Scegliendo la cedolare secca il locatore rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata
dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a
qualsiasi titolo (incluso quello per adeguamento Istat).
La rinuncia alla facoltà di aggiornamento deve essere comunicata al conduttore, con lettera
raccomandata. È esclusa la validità della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta
sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi.
Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non
vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi
titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 01/07/2016 il tema sarà: CHI SONO I CONTRIBUENTI E GLI IMMOBILI INTERESSATI ALLA  CEDOLARE SECCA. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end.

giovedì 16 giugno 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.3







MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.3


COME REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE


Il contratto di locazione puo essere registrato telematicamente, attraverso Fisconline o
Entratel, oppure presso qualsiasi ufficio dell' Agenzia.
In entrambi i casi, il prodotto di riferimento è "RLI":
  • software o ambiente web, per la registrazione telematica 
  •  modello, per la presentazione in ufficio.
Per la registrazione è possibile anche incaricare un intermediario abilitato (professionisti,
associazioni di categoria, Caf, eccetera) o un delegato.

LA REGISTRAZIONE TELEMATICA: RLI SOFTWARE E WEB

I contribuenti registrati ai servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
possono utilizzare l'applicazione "contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)" gratuita, in
versione software o in versione web.
Con RLI (software e web) e possibile:
  • registrare il contratto di locazione
  •  pagare, contestualmente, l'imposta di registro e l' imposta di bollo. L' applicazione calcola automaticamente le imposte da versare e richiede l' indicazione degliestremi del conto corrente acceso presso una delle banche convenzionate o presso PosteItaliane Spa
  •  allegare una copia del contratto sottoscritto dalle parti e gli eventuali ulteriori documenti(scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni), il tutto in unico file in formatoTIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).
L'allegazione del contratto è facoltativa in presenza, contemporaneamente, di:
  • un contratto di locazione a uso abitativo (codici L1 o L2), stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un' impresa, arte o professione 
  • un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre
  •  una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre
  •  immobili tutti censiti con attribuzione di rendita
  •  un contratto contenente, esclusivamente, la disciplina del rapporto di locazione senza ulteriori pattuizioni. 
LA REGISTRAZIONE IN UFFICIO

Per registrare il contratto di locazione in ufficio, occorre presentare:
  • la richiesta di registrazione effettuata sul modello RLI, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate o reperibile in ufficio
  •  almeno due originali - o un originale e una copia con firma in originale - del contratto da registrare. Qualora i contratti da registrare fossero piu di uno, occorrerà compilare anche ilmodello RR
  •  le attestazioni di pagamento delle imposte di registro e di bollo (o il contrassegno telematico per l'imposta di bollo, con data di emissione non successiva alla data di stipula).Questo, a meno che non si richieda direttamente all' ufficio il pagamento delle imposte di registro e di bollo, compilando l'apposito modello per la richiesta di addebito sul proprioconto corrente bancario o postale.
Quando non si sceglie di pagarle con addebito su c/c, le imposte dovute possono essere
versate:
  • con il modello F24 Elide, l' imposta di registro
  •  con contrassegno telematico, l' imposta di bollo.
Nella tabella seguente sono elencati i codici tributo da indicare sul modello di versamento

MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI (ELIDE)

DESCRIZIONE                                                                                                          CODICE

Imposta di registro per prima registrazione                                                                           1500
Imposta di registro per annualità successive                                                                          1501
Imposta di registro per cessioni del contratto                                                                        1502
Imposta di registro per risoluzioni del contratto                                                                     1503
Imposta di registro per proroghe del contratto                                                                      1504
Imposta di bollo                                                                                                                   1505
Tributi speciali e compensi                                                                                                    1506
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione                                                       1507
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione                                                       1508
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi         1509
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi         1510
Imposta di registro – avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni              A135
Imposta di bollo – avviso di liquidazione dell’imposta - irrogazione delle sanzioni                  A136
Sanzioni – avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni                             A137
Interessi – avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni                             A138

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 24/06/2016 il tema sarà: LA REGISTRAZIONE CON CEDOLARE SECCA. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end.


venerdì 10 giugno 2016

MINIGUIDA ALLE LOCAZIONI N. 2




MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.2


LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SENZA CEDOLARE SECCA
Le Imposte da pagare


Quando non è possibile (o non si desidera) scegliere il regime fiscale della cedolare secca, per la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo sono dovute:
  •  l’imposta di registro, pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per le annualità previste
  • l’imposta di bollo, che è pari, per ogni copia da registrare, a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe. Se le parti decidono di stipulare un contratto pluriennale, possono scegliere di pagare l’impostadi registro:
  •  in un’unica soluzione, per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo).In questo caso, l’imposta da versare non può essere inferiore a 67 euro. L’opzione permette, però, di usufruire di una detrazione dall’imposta dovuta, in misura percentuale,pari alla metà del tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2015, lo 0,5%) moltiplicato per il numero delle annualità
          DURATA DEL CONTRATTO (IN ANNI)                DETRAZIONE (DURATA X 0,25)
                                        
                                            4                                                                       1%
                                            3                                                                       0,75%
                                            2                                                                       0,5%

  • annualmente (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumentiIstat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. In questo caso, l’impostaper le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei
Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile
sulla quale calcolare l’imposta di registro.
In sostanza, per il calcolo dell’imposta di registro va considerato il 70% del canone annuo.

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 17/06/2016 il tema sarà: COME REGISTRARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end.

Daniele Melchiorre

venerdì 3 giugno 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 1

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 1

In questa guida esamineremo le regole principali che governano la registrazione del contratto
di locazione a uso abitativo fra privati (soggetti, cioè, che non agiscono nell’esercizio di
impresa, arte o professione), dedicando un capitolo a parte alle procedure da seguire quando
si sceglie il regime fiscale della cedolare secca.
In sintesi, la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo:
  • è obbligatoria, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, tranne nei casi in cui la durata del contratto, non formato per atto pubblico o scrittura privata autentica, non superi i 30 giorni complessivi nell’anno;
  •  può essere richiesta, indifferentemente, dal locatore (proprietario) o dal conduttore
    (inquilino) dell’immobile, anche tramite intermediario o delegato;
  •  va obbligatoriamente effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, quando si
    posseggono almeno 10 immobili;
  • va fatta entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o, se anteriore, dalla sua
    decorrenza.
Attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape)

Nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione va
inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape), comprensiva
dell’attestato stesso.
Inoltre, una copia dell’attestato deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013, articolo 1, comma 7).


Nella prossima Miniguida  affronteremo il tema della REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI SENZA CEDOLARE SECCA. Il prossimo appuntamento è per il giorno 10/06/2016
Buon Week end a tutti