MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.4
LA REGISTRAZIONE CON CEDOLARE SECCA
La “cedolare secca” è una modalità di tassazione dei canoni d’affitto alternativa a quella ordinaria e che, a certe condizioni, può essere scelta dal locatore.
Essa consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.
IMPOSTE DOVUTE CON IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA
TIPO DI CONTRATTO IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE NON DOVUTE
per i contratti di locazione 21% del canone annuo stabilito Irpef
a canone libero stabilito tra le parti Addizionale regionale
e
per i contratti di locazione Addizionale comunale
a canone concordato e relativi alle (per la parte derivante dal reddito
abitazioni che si trovano: dell’immobile)
* nei Comuni ad alta tensione
abitativa (individuati dal Cipe) Imposta di registro
10% (compresa quella su risoluzione e
*nei Comuni con carenze di del canone annuo per il proroga del contratto di locazione)
disponibilità abitative(*) quadriennio 2014-2017
Imposta di bollo
*nei Comuni per i quali è stato (compresa quella, se dovuta, sulla
deliberato, nei 5 anni precedenti 15% risoluzione e sulle proroghe)
il 28 maggio 2014 (data di dal 2018
entrata in vigore della legge di
conversione del Dl 47/2014), lo
stato di emergenza a seguito del
verificarsi di eventi calamitosi
Resta l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione
(*) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e
comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.
comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.
L’imposta sostitutiva si applica sul totale del canone annuo di locazione, senza considerare le
riduzioni forfetarie previste nel regime ordinario di tassazione.
riduzioni forfetarie previste nel regime ordinario di tassazione.
ATTENZIONE
Scegliendo la cedolare secca il locatore rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata
dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a
qualsiasi titolo (incluso quello per adeguamento Istat).
La rinuncia alla facoltà di aggiornamento deve essere comunicata al conduttore, con lettera
raccomandata. È esclusa la validità della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta
sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi.
Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non
vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi
titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.
Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 01/07/2016 il tema
sarà: CHI SONO I CONTRIBUENTI E GLI IMMOBILI INTERESSATI ALLA CEDOLARE SECCA. Seguiteci e non
perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre
considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
Buon week end.
Buon week end.
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