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venerdì 30 settembre 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 15







 
 
 
MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.15



LA LOCAZIONE E L' IRPEF LE DETRAZIONI PER L'INQUILINO PARTE 2


DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO
 
A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di: 
  • 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro 
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro
La detrazione spetta a condizione che: 
  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunqueal di fuori della propria regione 
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
 La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2014 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016. Se durante il triennio in cui spetta la detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, egli perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non riveste più questa qualifica.
L’agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, borse di studio).

ATTENZIONE
Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell’anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.
 
DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER I CONDUTTORI DI ALLOGGI SOCIALI
 
Per il triennio 2014-2016, ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (definiti dal Dm attuativo dell’articolo 5, legge n. 9/2007) adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a: 
  • 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 
  • 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro.
ATTENZIONE
Per i contratti finora esaminati, se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’Irpef.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
 
Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un’agevolazione fiscale.
In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE
A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni delle locazioni derivanti da contratti stipulati dagli studenti “fuori sede” iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell’Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
 
E con questa ultima MINI GUIDA abbiamo concluso il capitolo relativo al Fisco e Casa: Le locazioni. Dal giorno 07/10/2016 incominciamo con la guida sulle AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. 

venerdì 23 settembre 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 14









MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.14



LA LOCAZIONE E L' IRPEF LE DETRAZIONI PER L'INQUILINO



Le detrazioni legate ai canoni d’affitto pagati sono diverse e hanno differenti potenziali beneficiari, che vanno dai giovani o dagli studenti universitari fuori sede, ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

Per i contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), spetta all’inquilino una detrazione complessivamente pari a: 
  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati
assoggettato a cedolare secca.
 
DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
 
I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro.
Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che: 
  • l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati 
  • il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Nella determinazione del redditocomplessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolaresecca.
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO
 
Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti “contratti convenzionali” ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431) spetta una detrazione di: 
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati
assoggettato a cedolare secca.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 30/09/2016 il tema sarà:LA LOCAZIONE E L' IRPEF LE DETRAZIONI PER L'INQUILINO. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.

sabato 17 settembre 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 13







MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.13



LA LOCAZIONE E L' IRPEF


I canoni di locazione rappresentano un reddito tassabile per il locatore e, a determinate condizioni, un onere detraibile per l’inquilino.

Locatore fra Irpef e cedolare secca

Per l’immobile concesso in locazione il locatore ha la possibilità di scegliere di non far cumulare il canone annuo agli altri suoi redditi (sul cui totale andrà calcolata l’Irpef), optando per il regime fiscale della “cedolare secca”.
Se questa scelta non è stata fatta, il reddito da tassare sarà costituito dal maggiore fra i due
seguenti importi:
  •  rendita catastale rivalutata del 5% (per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va considerato il 50% della rendita catastale rivalutata)
  •  canone annuo, ridotto del 5% (25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico).
Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa, ed è locato a “canone concordato”, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.
I canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti per morosità dell’inquilino non devono essere dichiarati solo se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In questo caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale. 

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 23/09/2016 il tema sarà: LA LOCAZIONE E L'IRPEF. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.

venerdì 9 settembre 2016

MINI GUIDA ALLA ELOCAZIONI N. 12









MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.12





 ERRORI E RIMEDI  

LA REMISSIONE IN BONIS PER LA CEDOLARE SECCA
Come regola generale, quando per la fruizione di agevolazioni fiscali o per l’accesso a regimi fiscali è previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva, o eseguire un altro adempimento di natura formale, il contribuente che non lo ha effettuato tempestivamente ha l’opportunità, a determinate condizioni, di non perdere il beneficio, presentando la comunicazione o eseguendo l’adempimento formale entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Questa è la cosiddetta “remissione in bonis” e può essere fruita anche in relazione alla
mancata scelta del regime fiscale della cedolare secca.

LE REGOLE GENERALI DELLA REMISSIONE IN BONIS
 
Per usufruire della “remissione in bonis” è necessario, innanzitutto, che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Quindi, è possibile attivarsi soltanto in assenza di attività di accertamento avviate da parte dell’Amministrazione finanziaria e conosciute dal contribuente.
Occorre, poi, che il contribuente, alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale, abbia i requisiti sostanziali prescritti dalle norme di riferimento.
La comunicazione o l’adempimento “mancanti” vanno fatti entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (modello Unico) il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento.
Per finire, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione o all’adempimento tardivo, occorre versare la sanzione di 258 euro con F24 (codice tributo 8114), senza possibilità di compensare con crediti eventualmente disponibili.

REMISSIONE IN BONIS E CEDOLARE SECCA
 
La tardiva presentazione del modello RLI per la scelta della cedolare secca può rientrare, in determinati casi, nel campo di applicazione della remissione in bonis.
Occorre, però, che il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello non sia
configurabile come un “mero ripensamento”.
Facciamo, di seguito, un esempio, ricordando che:
  • l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata sin dall’inizio, oppure in un’annualità successiva, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro (ossia, entro30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente) 
  •  l’esercizio dell’opzione (con il modello RLI) oltre questo termine determina l’impossibilità diaccedere al regime della cedolare secca per quell’annualità e produce effetti soltanto in quelle successive.
Esempio
Contratto di locazione quadriennale, con efficacia dal 1° gennaio 2015 (anno n) al 31 dicembre 2018 (anno n + 3), stipulato il 1° gennaio 2015 e registrato, nei termini, il 15 gennaio 2015, senza esercitare l’opzione per la cedolare secca. L’imposta di registro è stata pagata per tutte e quattro le annualità.

Ipotesi 1: presentazione in data 15 febbraio 2015 di un nuovo modello RLI per la scelta della cedolare secca
In tale situazione l’opzione non produce effetto per il 2015 (anno per il quale doveva essere esercitata entro il termine di prima registrazione, ossia 31 gennaio 2015), ma solo a partire dal 2016 (anno n +1), senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso dell’imposta di registro versata.

Ipotesi 2: presentazione in data 15 febbraio 2016 di un nuovo modello RLI per la scelta della
cedolare secca
In questo caso l’opzione non produce effetto per il 2016 (anno per il quale doveva essere esercitata entro il 31 gennaio 2016), ma solo a partire dal 2017 (anno n +2), senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso dell’imposta di registro versata.

Le situazioni indicate nelle due ipotesi non sono sanabili con la remissione in bonis, al fine di ottenere la decorrenza del regime della cedolare secca, rispettivamente, già dal 2015 (ipotesi 1) e dal 2016 (ipotesi 2).
Non può essere ammesso a fruire della “sanatoria”, infatti, chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro (anche se in un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. Il pagamento dell’imposta di registro è indice di un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non presuppone il versamento del tributo.
Allo stesso modo, non è possibile beneficiare della remissione in bonis per l’anno in corso, nei casi in cui il contribuente che paghi annualmente l’imposta di registro abbia già versato, nei termini previsti, il tributo annuale sull’ammontare del canone.
La remissione in bonis può produrre, invece, effetti qualora si verifichino situazioni come questa:
  • contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018,stipulato il 1° gennaio 2015, registrato nei termini il 15 gennaio 2015, senza optare per la cedolare secca, con il versamento dell’imposta di registro dovuta per la sola prima annualità. 
  •  successivo modello RLI presentato il 15 febbraio 2016, per scegliere la cedolare.In tal caso, l’opzione non produrrebbe effetti per il 2016 (anno per il quale doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2016), ma solo per il 2017.
In questa ipotesi è però possibile avvalersi della remissione in bonis e ottenere la decorrenza
dal 2016 (evitando la sanzione per omesso/tardivo versamento dell’imposta di registro),
considerando che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni necessarie per accedere al
regime, l’imposta di registro annuale non è stata pagata.
La remissione in bonis deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza del termine ordinario (nell’esempio, 30
settembre 2016).
Per il suo perfezionamento occorre versare 258 euro, con il modello F24, utilizzando il codice
tributo “8114”.

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 16/09/2016 il tema sarà: LA LOCAZIONE E L'IRPEF. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.

venerdì 2 settembre 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.11


MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.11



 



 ERRORI E RIMEDI  



IL RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento è lo strumento con il quale il contribuente può rimediare, spontaneamente ed entro termini ben precisi, alle violazioni tributarie commesse a seguito di omissioni o errori (pagamenti insufficienti o non eseguiti, redditi non dichiarati, dichiarazioni non presentate, contratti non registrati, ecc.).
E’ uno strumento di carattere generale ed è utilizzabile, in linea di principio, per la regolarizzazione di qualsiasi violazione tributaria che comporta una sanzione.
Principale effetto del ravvedimento è la riduzione della sanzione amministrativa connessa alla violazione.
 Dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato gia notificato un atto di liquidazione e di
accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarita (art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973
e art. 54-bis del Dpr 633/1972).
Per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate vi sono altre cause preclusive. In particolare, il ravvedimento e consentito solo quando:
  •  la violazione non e gia stata constatata 
  •  non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche 
  •  non sono iniziate altre attivita amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza.
Le modalita, i termini e l'ammontare della riduzione della sanzione sono diversi a seconda della
violazione da sanare e del momento in cui si regolarizza la stessa.
In generale, in caso di ravvedimento la sanzione è ridotta:
  • a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dall'omissione 
  •  a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore 
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall' errore 
  • a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore 
  • a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore 
  • 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (mediante processo verbale).Questa ipotesi di ravvedimento non si applica alle violazioni documentali in materia di emissione di ricevute e scontrini fiscali, di documenti di trasporto e di installazione dei registratori di cassa. 
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.Questa disposizione riguarda anche l'imposta di registro, in quanto l'espressione "dichiarazione" usata nella specie dal legislatore va intesa in senso lato e, quindi,comprensiva anche della nozione di "atto" o "denuncia" (circolare n. 192/E del 1998).
 Inoltre, i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e di ritenute con un ritardo non superiore a quindici giorni hanno la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione. In questo caso, infatti, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 09/09/2016 il tema sarà: LA REMISSIONE IN BONIS PER LA CEDOLARE SECCA. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.