MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N.11
ERRORI E RIMEDI
IL RAVVEDIMENTO
Il ravvedimento è lo strumento con il quale il contribuente può rimediare, spontaneamente ed entro termini ben precisi, alle violazioni tributarie commesse a seguito di omissioni o errori (pagamenti insufficienti o non eseguiti, redditi non dichiarati, dichiarazioni non presentate, contratti non registrati, ecc.).
E’ uno strumento di carattere generale ed è utilizzabile, in linea di principio, per la regolarizzazione di qualsiasi violazione tributaria che comporta una sanzione.
Principale effetto del ravvedimento è la riduzione della sanzione amministrativa connessa alla violazione.
Dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato gia notificato un atto di liquidazione e di
accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarita (art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973
e art. 54-bis del Dpr 633/1972).
Per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate vi sono altre cause preclusive. In particolare, il ravvedimento e consentito solo quando:
accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarita (art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973
e art. 54-bis del Dpr 633/1972).
Per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate vi sono altre cause preclusive. In particolare, il ravvedimento e consentito solo quando:
- la violazione non e gia stata constatata
- non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche
- non sono iniziate altre attivita amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza.
violazione da sanare e del momento in cui si regolarizza la stessa.
In generale, in caso di ravvedimento la sanzione è ridotta:
- a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dall'omissione
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall' errore
- a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
- 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (mediante processo verbale).Questa ipotesi di ravvedimento non si applica alle violazioni documentali in materia di emissione di ricevute e scontrini fiscali, di documenti di trasporto e di installazione dei registratori di cassa.
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.Questa disposizione riguarda anche l'imposta di registro, in quanto l'espressione "dichiarazione" usata nella specie dal legislatore va intesa in senso lato e, quindi,comprensiva anche della nozione di "atto" o "denuncia" (circolare n. 192/E del 1998).
Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 09/09/2016 il tema
sarà: LA REMISSIONE IN BONIS PER LA CEDOLARE SECCA. Seguiteci e non
perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre
considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
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