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lunedì 29 agosto 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 10








MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.10


 


 ERRORI E RIMEDI  

VIOLAZIONI E SANZIONI
 
L’omessa registrazione del contratto di locazione, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono delle violazioni per le quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Queste, in sintesi, le violazioni relative all’imposta di registro con le sanzioni applicabili:

                    VIOLAZIONE                                                       SANZIONE
 
Omessa o tardiva registrazione
del contratto                                                         dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta
 
Occultamento, anche parziale,
del canone                                                           dal 200% al 400% della differenza tra l’imposta di
                                                                            registro dovuta e quella già applicata in base al
                                                                            corrispettivo dichiarato

Tardivo pagamento dell’imposta                            30% dell’imposta versata in ritardo

Anche l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione, o l’indicazione degli stessi in misura inferiore a quella effettiva, costituisce una violazione di carattere fiscale.
Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo 
  •  non è indicato, si applica la sanzione nella misura dal 240 al 480 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 516 euro. 
  •  è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applica la sanzione nella misura dal 200 al 400 per cento dell’imposta dovuta.
Inoltre, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo, nel caso di accertamento con adesione o di acquiescenza, le sanzioni si applicano senza riduzioni.
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva
documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi
d'imposta antecedenti a quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della
determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore catastale
dell'immobile (Rendita x 1,05 x 120).


Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 02/09/2016 il tema sarà: IL RAVVEDIMENTO. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.

giovedì 4 agosto 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 9







MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.9





  PROROGHE, RISOLUZIONI E CESSIONI


Comunicazioni e pagamento delle imposte

Le proroghe, le risoluzioni e le cessioni dei contratti di locazione vanno comunicate utilizzando RLI (software, ambiente web o modello). Nel caso questo venga fatto in via telematica, le relative imposte sono
pagate direttamente utilizzando l'applicativo, con addebito sul proprio c/c.
Qualora, invece, l'adempimento successivo sia comunicato mediante la
presentazione del modello in ufficio (che va fatta entro i 20 giorni successivi al versamento), le
modalita di pagamento sono le stesse previste per la registrazione (utilizzo del modello F24
Elide).
L'imposta di registro nei casi di risoluzione o proroga - non è dovuta quando si sceglie la
cedolare secca, a condizione che (rispettivamente): 
  •  alla data della risoluzione anticipata sia in corso l'annualita per la quale e esercitatal¡¦opzione; 
  •  si eserciti l'opzione per il periodo di durata della proroga.
Termini di versamento dell'imposta di registro
 
I termini di versamento dellì imposta di registro e il relativo importo sono riassunti nella tabella seguente:
 
PROROGHE
  •  entro 30 giorni dall¡¦evento 
  •  annualmente o in una tranche unica, nella misura del 2% dei canoni annui.
RISOLUZIONI

di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale

  • entro 30 giorni dall'evento; 
  •  in unica soluzione; 
  •  nella misura fissa di 67 euro
nel caso in cui sia gia stata versata l¡¦imposta di registro per l¡¦intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualita successive a quella in corso.

CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO

di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale:

  • entro 30 giorni dall' evento; 
  •  in unica soluzione; 
  •  nella misura fissa di 67 euro
CESSIONI CON CORRISPETTIVO

di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale:

  • entro 30 giorni dall'evento; 
  •  in unica soluzione; 
  •  2% del corrispettivo pattuito per la cessione e delvalore delle prestazioni ancora da eseguire (con minimo di 67 euro)

Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale l'imposta di registro non e stata pagata per l'intera durata dello stesso, oltre all'imposta dovuta per la cessione del contratto e necessario assolvere l'imposta di registro per le annualita residue.

 Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 26/08/2016 il tema sarà: ERRORI E RIMEDI. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.
BUONE VACANZE