Powered By Blogger

lunedì 29 agosto 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 10








MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.10


 


 ERRORI E RIMEDI  

VIOLAZIONI E SANZIONI
 
L’omessa registrazione del contratto di locazione, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono delle violazioni per le quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Queste, in sintesi, le violazioni relative all’imposta di registro con le sanzioni applicabili:

                    VIOLAZIONE                                                       SANZIONE
 
Omessa o tardiva registrazione
del contratto                                                         dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta
 
Occultamento, anche parziale,
del canone                                                           dal 200% al 400% della differenza tra l’imposta di
                                                                            registro dovuta e quella già applicata in base al
                                                                            corrispettivo dichiarato

Tardivo pagamento dell’imposta                            30% dell’imposta versata in ritardo

Anche l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione, o l’indicazione degli stessi in misura inferiore a quella effettiva, costituisce una violazione di carattere fiscale.
Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo 
  •  non è indicato, si applica la sanzione nella misura dal 240 al 480 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 516 euro. 
  •  è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applica la sanzione nella misura dal 200 al 400 per cento dell’imposta dovuta.
Inoltre, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo, nel caso di accertamento con adesione o di acquiescenza, le sanzioni si applicano senza riduzioni.
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva
documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi
d'imposta antecedenti a quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della
determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore catastale
dell'immobile (Rendita x 1,05 x 120).


Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 02/09/2016 il tema sarà: IL RAVVEDIMENTO. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.

Nessun commento:

Posta un commento