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venerdì 23 settembre 2016

MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI N. 14









MINI GUIDA ALLE LOCAZIONI  N.14



LA LOCAZIONE E L' IRPEF LE DETRAZIONI PER L'INQUILINO



Le detrazioni legate ai canoni d’affitto pagati sono diverse e hanno differenti potenziali beneficiari, che vanno dai giovani o dagli studenti universitari fuori sede, ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

Per i contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), spetta all’inquilino una detrazione complessivamente pari a: 
  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati
assoggettato a cedolare secca.
 
DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
 
I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro.
Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che: 
  • l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati 
  • il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Nella determinazione del redditocomplessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolaresecca.
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO
 
Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti “contratti convenzionali” ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431) spetta una detrazione di: 
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati
assoggettato a cedolare secca.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

Nel prossimo appuntamento previsto per il giorno 30/09/2016 il tema sarà:LA LOCAZIONE E L' IRPEF LE DETRAZIONI PER L'INQUILINO. Seguiteci e non perdetevi questa preziosa Miniguida. Ovviamente attendo vostre considerazioni e/o criticità relative agli argomenti trattati.

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